1. È introdotto, nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema educativo di istruzione e di formazione, l'insegnamento «attività teatrali e intelligenza emotiva» avente le finalità di cui all'articolo 2.
2. L'insegnamento di cui al comma 1 forma parte integrante di tutti i programmi di esame previsti dalla normativa vigente.
1. L'insegnamento di cui all'articolo 1 ha la finalità di aiutare lo studente a formarsi compiutamente come persona, attraverso il controllo e la gestione delle proprie emozioni nonché la comprensione delle proprie difficoltà relazionali e delle proprie potenzialità.
1. All'insegnamento «attività teatrali e intelligenza emotiva» sono preposti:
a) nella scuola primaria, personale diplomato nelle accademie e negli istituti di alta formazione artistico-teatrale riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione;
b) nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria superiore, i docenti delle materie umanistiche.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono definiti i programmi dell'insegnamento «attività teatrali e intelligenza emotiva» nei singoli ordini e gradi di scuole, prevedendo:
a) la promozione della conoscenza del teatro, inteso come forma di arte, cultura e comunicazione;
b) la conoscenza del linguaggio teatrale attraverso l'utilizzo di tecniche e materiali;
c) lo sviluppo della socializzazione, della conoscenza di sé e delle proprie possibilità espressive;
d) la scansione modulare delle tematiche in forma integrata con le discipline affini.
2. Il decreto emanato ai sensi del comma 1 prevede, altresì, che l'insegnamento «attività teatrali e intelligenza emotiva» sia introdotto nell'orario scolastico settimanale per almeno due ore, delle quali una con eventuale presenza di materie affini.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2006 e in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.